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Archivi categoria: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

e.cologi.it

Le città intelligenti: reinventare lo spazio urbano attorno alle esigenze del cittadino

http://www.e-cology.it/2011/09/19/le-citta-intelligenti-reinventare-lo-spazio-urbano-attorno-alle-esigenze-del-cittadino/7621

 
 

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Parcheggio

http://it.wikipedia.org/wiki/Parcheggio

 

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SALUZZO: LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

COMUNE DI SALUZZO

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TRA INTERESSE PUBBLICO E

PRIVATO, PEREQUAZIONE E ACCORDI:

http://www.comune.saluzzo.cn.it/Segreteria%20generale/documenti/La%20perequazione%20urbanistica.pdf

 

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Gli accordi con i privati in materia di parcheggi: la normativa

Gli accordi con i privati in materia di parcheggi:

L’articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122 ( Disposizioni in materia di

parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché

modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393),

prevede che i comuni individuati dalle regioni siano tenuti ad adottare il

programma urbano dei parcheggi, che deve tenere conto del piano urbano del traffico,

precisando che “Tale programma deve tra l’altro indicare le localizzazioni ed i

dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le

realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la

creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e

dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie

per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree

urbane.”

L’articolo 5 della stessa legge prevede l’obbligatorietà del convenzionamento

con il privato per i parcheggi pubblici ammessi a contributo.

art. 5 Legge n. 122/1989

Per l’attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed

alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero

mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di

costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi

previsti dall’articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione

redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree

urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l’altro, a garantire l’equilibrio

economico della gestione (1). A tal fine il comune è tenuto ad inviare al Ministro per i

problemi delle aree urbane copia dell’atto di concessione e della convenzione stipulata.

2. La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la

costituzione di diritti di superficie su parte o sull’intera area.

Il comma 4 dell’articolo 9 della stessa legge prevede una convenzione tra i privati e il

comune, riguardante la costruzione di parcheggi privati su aree comunali.

4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su

richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche

cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la

realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree

comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi

in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla

stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a

novanta anni;

b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua

realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree

necessarie e la esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni

previste per gli eventuali inadempimenti.

I parcheggi privati possono essere realizzati, qualora siano conformi al piano urbano del

traffico, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei

locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle

singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti

edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti,

anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto

con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e

compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli

previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti

dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni

culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi

stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere

realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente

 

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IL PROGETTO ZEITGEIST

PROPOSTA DI CONTENUTO DA VISIONARE E DISCUTERE:

Zeitgeist: Moving Forward

 

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