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SALUZZO: LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNE DI SALUZZO
LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TRA INTERESSE PUBBLICO E
PRIVATO, PEREQUAZIONE E ACCORDI:
http://www.comune.saluzzo.cn.it/Segreteria%20generale/documenti/La%20perequazione%20urbanistica.pdf
Gli accordi con i privati in materia di parcheggi: la normativa
Gli accordi con i privati in materia di parcheggi:
L’articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122 ( Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393),
prevede che i comuni individuati dalle regioni siano tenuti ad adottare il
programma urbano dei parcheggi, che deve tenere conto del piano urbano del traffico,
precisando che “Tale programma deve tra l’altro indicare le localizzazioni ed i
dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le
realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la
creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e
dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie
per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree
urbane.”
L’articolo 5 della stessa legge prevede l’obbligatorietà del convenzionamento
con il privato per i parcheggi pubblici ammessi a contributo.
art. 5 Legge n. 122/1989
Per l’attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed
alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero
mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di
costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi
previsti dall’articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione
redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree
urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l’altro, a garantire l’equilibrio
economico della gestione (1). A tal fine il comune è tenuto ad inviare al Ministro per i
problemi delle aree urbane copia dell’atto di concessione e della convenzione stipulata.
2. La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la
costituzione di diritti di superficie su parte o sull’intera area.
Il comma 4 dell’articolo 9 della stessa legge prevede una convenzione tra i privati e il
comune, riguardante la costruzione di parcheggi privati su aree comunali.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su
richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche
cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la
realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree
comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi
in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla
stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a
novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua
realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree
necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni
previste per gli eventuali inadempimenti.
I parcheggi privati possono essere realizzati, qualora siano conformi al piano urbano del
traffico, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei
locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti,
anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto
con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli
previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti
dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni
culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi
stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere
realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente