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Archivio mensile:marzo 2012

uova, asparagi e pancetta…


By Alessandro Porcu

 

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DEMOCRAZIA DIRETTA PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE: si può gia’ firmare!

A tutta la cittadinanza di Foligno:
da Lunedi 26 Marzo presso l’ufficio delle relazioni con il pubblico(URP), sito in Piazza della Repubblica 8, è possibile firmare la proposta di legge popolare che ha lo scopo di portare la Democrazia Diretta in Italia per dare più valore al volere dei cittadini.Per tutti i dettagli su tale proposta andare sul sito: http://www.quorumzeropiudemocrazia.it/

Orari apertura URP:

Mattina: dal Lunedì al Sabato, 9:00-12:30
Pomeriggio: Martedì Giovedì, 15:30-17:30

Mi raccomando portare un documento di riconoscimento.

Per chiarimenti tel. 3476498344 Quorum Zero e Più Democrazia | il percorso della iniziativa di legge popolarewww.quorumzeropiudemocrazia.it
vedi: http://www.paolomichelotto.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/SINTESI-QUORUM-ZERO.pdf
SINTESI
Questa proposta di legge ha l’obiettivo di modificare alcuni articoli della costituzione italiana per migliorare l’utilizzo degli
strumenti di democrazia diretta già esistenti e introdurne di nuovi in Italia, ma utilizzati da più di un secolo in altri paesi
del mondo come la Svizzera e la California. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il funzionamento della
democrazia italiana affiancando alla democrazia rappresentativa attuale, strumenti che diano la possibilità ai cittadini di
far sentire la loro voce e di prendere decisioni che riguardano la cosa pubblica.
I punti qualificanti della proposta di legge sono i seguenti:
• – Quorum zero in tutti i referendum.
• – Revoca degli eletti, che previa raccolta di un numero elevato di firme, possono essere sottoposti a votazione
di revoca del mandato (come in California, Svizzera, Venezuela, Bolivia).
• – Indennità dei parlamentari stabilita dai cittadini al momento del voto.
• – Referendum propositivo (come in California)
• – Iniziativa di legge popolare a voto popolare (come in Svizzera), passa in parlamento, dove può essere
accettata, rifiutata oppure generare una controproposta, ma poi viene votata dai cittadini).
• – Iniziativa di legge popolare a voto parlamentare con obbligo di trattazione in parlamento in 12 mesi. Se ciò non
accade diviene referendum e va al voto popolare.
• – Referendum confermativo (come in Svizzera). Tutte le leggi create dal parlamento, prima di entrare in vigore,
possono essere poste a votazione popolare, previa raccolta delle firme necessarie.
• – Referendum obbligatori in alcune tipologie di leggi in cui i rappresentanti hanno un conflitto di interessi (es.
finanziamento partiti, leggi elettorali) e sui trattati internazionali e sulle leggi urgenti.
Oltre a questi si prevedono le seguenti ulteriori innovazioni:
• – Petizione con obbligo di risposta entro 3 mesi.
• – Nessun limite di materie referendabili (come in Svizzera), tutto ciò che può essere discusso dai rappresentanti,
può essere messo a referendum e votato dai cittadini.
• – Cittadini autenticatori (oltre alle figure previste oggi per legge).
• – Utilizzo di firme elettroniche (come per la Iniziativa dei Cittadini Europei).
• – Obbligo di introduzione di strumenti di democrazia diretta a livello locale senza quorum.
• – Possibilità da parte dei cittadini di modificare la costituzione (come in Svizzera dal 1891).
La realizzazione di questa proposta di legge è stato un lungo ed appassionante percorso durato da giugno 2011 fino a
sabato 11 febbraio 2012, fatto di incontri dal vivo e di riunioni su internet ed è il risultato condiviso da un gruppo di
persone provenienti da varie parti d’Italia, appassionate ed esperte di democrazia diretta e impegnate da tempo su
questo tema.
http://www.quorumzeropiudemocrazia.it

 
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Pubblicato da su marzo 28, 2012 in DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

 

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LA COLLINA DEI CECI INNAMORATI…

 
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Pubblicato da su marzo 28, 2012 in ALIMENTAZIONE, PIATTI D'AUTORE

 

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Insegnanti: l’aggiornamento è un obbligo di servizio…

L’aggiornamento degli insegnanti è un obbligo di servizio.
Tratto da:

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/obbligo_aggiornamento.htm

“La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1425 del 23/3/07, ha rigettato il ricorso di un docente di scuola media proposto contro la riduzione di 4 ore di stipendio, a causa della sua assenza ingiustificata ad un corso di aggiornamento proposto dalla sua scuola.

Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l’aggiornamento rientra fra i doveri di servizio del personale docente.

E’ vero che la decisione riguarda l’applicazione del CCNL del 1994. Però anche il nuovo CCNL siglato il 7 Ottobre 2007 all’art. 63 prevede come fondamentale strumento professionale l’aggiornamento in servizio e l’art. 64 comma 1 dello stesso CCNL ritiene l’aggiornamento un diritto del personale scolastico “funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo della propria professionalità”.

Quando una norma definisce un diritto come “funzionale” a qualche obiettivo, esso è automaticamente anche un dovere; ed infatti il successivo art. 65 comma 1 stabilisce che le istituzioni scolastiche debbano predisporre i contenuti dell’aggiornamento che sia “ funzionale” alla realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano dell’Offerta Formativa.

E’ fatto salvo il diritto all’autoaggiornamento, che comunque deve rientrare negli obiettivi del POF, non potendo essere rimesso alle discrezionali scelte ed interessi dei singoli docenti. Ed infine il successivo art. 66 comma 1 precisa che è dovere del Collegio dei docenti di deliberare il piano annuale delle attività di aggiornamento secondo gli obiettivi del POF, aggiornamento che quindi diviene così obbligatorio per tutti.

La sentenza è importante, poiché richiama l’attenzione di tutti sul dovere ineludibile dell’aggiornamento professionale dei docenti.

Sino ad oggi si era diffusa la convinzione che l’aggiornamento fosse solo un diritto dei docenti, e non anche un loro dovere.

La sentenza precisa che esso è un diritto “funzionale all’insegnamento” e quindi rientra negli obblighi di servizio.
Ovviamente, dal momento che lo stesso CCNL all’art. 64 comma 2 stabilisce che l’aggiornamento si svolge ordinariamente al di fuori dell’orario dell’insegnamento, esso rientra nelle ore di servizio “aggiuntive all’insegnamento” e non può superare tali ore.

Cosa diversa è l’obbligo di programmazione che deve effettuarsi all’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni, di cui alla nota ministeriale prot. n° 4798/05, con la quale si prevede che ogni Consiglio di classe deve programmare il PEI per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Pertanto, il coordinamento fra le norme del CCNL, lette alla luce della Sentenza e la Nota ministeriale citata offre una valida garanzia per migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, nel pieno rispetto dei diritti del personale docente.

21-12-2007

Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell’area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica”…

 

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TUTTOGREEN

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Pubblicato da su marzo 17, 2012 in BLOG, ECOLOGIA, ENERGIE RINNOVABILI

 

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EUTROFIZZAZIONE

http://it.wikipedia.org/wiki/Eutrofizzazione

i fosfati:
http://it.wikipedia.org/wiki/Fosfato

 
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Pubblicato da su marzo 14, 2012 in ACQUA, INQUINAMENTO DELL'ACQUA

 

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LUDOPATIE – DALLE SLOT ALL’USURA – GLI INTOCCABILI 08/03/2012

http://www.la7.it/intoccabili/pvideo-stream?id=i521398

 
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Pubblicato da su marzo 13, 2012 in GIOCHI

 

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01di10 Presa Diretta Rai 3 del 07/03/2010 – Speciale report e documentario Energie Rinnovabili

1) http://www.youtube.com/watch?v=txLGzE65QWY
2) http://www.youtube.com/watch?v=d0uWh2L_YWg&feature=related
3) http://www.youtube.com/watch?v=5HlMzzGeQBE&feature=related
4) http://www.youtube.com/watch?v=RlWCgyikgDY
5) http://www.youtube.com/watch?v=zFsNXppPjcU&feature=fvwrel
6) http://www.youtube.com/watch?v=pGzWoWvt-WM&feature=fvwrel
7) http://www.youtube.com/watch?v=a85_JXMoMLM&feature=related
8) http://www.youtube.com/watch?v=RqffKkHl7TI&feature=fvwrel
9) http://www.youtube.com/watch?v=rwm7oR_VEDQ&feature=related
10) http://www.youtube.com/watch?v=4XamQnmUtI8&feature=related

 

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FIRMA PER ELIMINARE I TEST INVALSI

TRATTO DA:
http://lavagna.wordpress.com/2012/03/07/firma-per-eliminare-i-test-invalsi/:

E’ stato inviato oggi ai presidenti e componenti delle commissioni affari istituzionali, istruzione e attività produttive di Camera e Senato l’emendamento all’art. 51 comma 2 del Decreto Semplificazioni sulle prove Invalsi.

Nei prossimi giorni prima la Camera e poi il Senato approveranno la versione definitiva del decreto.

L’art. 51, c.2 si propone di rendere obbligatorie per tutti gli studenti delle classi seconda e quinta elementare, prime e terza media, seconda e quinta superiore, le prove di valutazione standardizzate predisposte dall’INVALSI, che negli scorsi anni molti insegnanti, genitori e studenti hanno contestato nel metodo e nel merito.

Il nostro emendamento non intende sopprimere la valutazione esterna delle scuole, ma vuole riportare la stessa a livello campionario, come avviene negli altri paesi europei, e rendere disponibili i risultati delle prove per sviluppare un processo di autovalutazione condiviso delle scuole.

Non è con le imposizioni dall’alto che si migliora la nostra scuola!

L’emendamento è stato promosso da 13 associazioni delle scuole e sottoscritto on line in una settimana da oltre 1.200 insegnanti, genitori, studenti di tutta Italia. Centinaia le sottoscrizioni da Bologna.

Allo scopo vedi http://www.retescuole.net/appello

Emendamento sostitutivo (1) dell’art. 51 c.2 del Decreto legge n. 5 del 9/0212

“Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l’esame di Stato, dovranno essere effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto.”

Proposto da: Ass. ne naz.le Scuola della Repubblica, CISP-Centro Insegnanti Scuola Pubblica- Roma, Coordinamento Scuole Secondarie- Roma, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, CIP Ass. Nazionale, Gdl dell’assemblea genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e provincia, Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova, ScuolaFutura Carpi, Coordinamento Buona Scuola Carpi, La scuola siamo noi Parma, Ass. di Firenze Per la scuola della Repubblica, CGD Pordenone, RSU Iqbal Masih Roma.

(1) Art. 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Relazione illustrativa dell’emendamento sostitutivo dell’art. 51, c.2 del decreto legge n, 5 del 9/02/12 (Potenziamento dell’Invalsi)

L’emendamento si propone di ritornare alla lettera e allo spirito della Legge 59/97, art. 21 c.9. relativo all’obbligo per le scuole di avviare percorsi di autovalutazione, del D.L. 176/2007 comma 5 concernente le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti e alla relativa direttiva n. 52 del 19/06/2007.

L’emendamento infatti propone di considerare le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti effettuate su campione, come uno strumento utile a “favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto”.

La previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 51 di considerare “attività ordinaria d’istituto” la partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, esplicitata nella relazione tecnica in questi termini: “La norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto”, tende a definire come obbligo un’attività che, dovendo avere la finalità del miglioramento del sistema scolastico, dovrebbe esser posta al servizio delle istituzioni scolastiche.
In specifico:

1) La norma di cui al comma 2, art. 51 confligge con l’art. 5, c. 7, del D.LGS. 297/94 che afferma: “Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.”

2) La norma confligge con il dettato della Legge 59/97, art. 21, c. 9, che assegna all’autonomia didattica degli istituti i processi di autovalutazione.

3) La norma che tende ad obbligare le istituzioni scolastiche a sottoporre tutti gli studenti a test standardizzati preparati dall’INVALSI, confligge con l’art. 33, c.1 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e con l’art. 117, comma 3 della Costituzione che afferma “l’autonomia delle istituzioni scolastiche”.

4) La rilevazione campionaria è lo strumento utilizzato dalle indagini internazionali IEA TIMSS, IEA PIRLS e OCSE PISA e dalla maggior parte dei paesi europei (vedi rapporto Eurydice 2009) per la valutazione dei sistemi scolastici. La rilevazione campionaria elimina la confusione oggi esistente nelle rilevazioni italiane che pretendono di valutare con le medesime prove gli studenti, gli insegnanti, le scuole, i dirigenti e il sistema. Il rapporto Eurydice e la Commissione europea affermano che “Gli esperti della valutazione hanno ricordato che l’utilizzo di un singolo test per più finalità potrebbe essere inappropriato, in quanto ciascun obiettivo richiede tendenzialmente informazioni diverse. In tali casi, è stato consigliato alle autorità educative di elencare le diverse finalità in ordine di importanza e di adattare la struttura del test conseguentemente.”

5) La rilevazione campionaria comporta una spesa significativamente inferiore di quella censuaria attualmente in corso, che il comma 2 dell’ art. 51 intende rafforzare.

6) La rilevazione campionaria non costringe ogni singolo studente italiano a sottoporsi nel corso della sua carriera scolastica a ben sei prove standardizzate (seconda e quinta elementare, prima e terza media, seconda e quinta superiore), contro una media europea di solo due.

7) In un’ottica futura si potrebbe affidare alle rilevazioni internazionali che già vengono svolte da almeno 10 anni da parte di IEA TIMSS, IEA PIRLS e OCSE PISA il compito di predisporre test con una competenza di gran lunga maggiore di quella dell’Invalsi, e affidare all’Invalsi la funzione di strumento di supporto all’autovalutazione d’istituto.

 

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Mobilità scuola 2012-2013: sottoscritto il Contratto nazionale integrativo. Scadenza delle domande: 30 marzo 2012

http://www.flcgil.it/

 

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